(G.U. Serie Generale
, n. 6
del 09 gennaio 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e 16-quater;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.
2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 708 del 4 gennaio 2021,
con la quale si chiedono eventuali indicazioni sulla necessita' di
adottare ulteriori misure restrittive;
Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente all'allegato report n. 34, il quale riporta che, «alla
luce dei livelli di incidenza particolarmente elevati, e superiori a
400 casi/100.000 abitanti» [...] «si raccomanda, in coerenza con
quanto riportato nelle settimane scorse, l'adozione in modo
tempestivo di misure di mitigazione successive e piu' restrittive
rispetto alle attuali»;
Visto, altresi', il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto che il parametro dell'incidenza dei contagi sulla
popolazione, richiamato nel verbale della Cabina di regia, e' stato
individuato dall'art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n.
1, quale parametro essenziale, nella misura settimanale di 50 casi
ogni 100.000 abitanti, ai fini dell'individuazione delle regioni alle
quali applicare misure di contenimento e mitigazione dell'epidemia
aggiuntive rispetto a quelle previste per l'intero territorio
nazionale;
Considerato che il valore dell'incidenza dei contagi sulla
popolazione riscontrato dalla Cabina di regia nella Regione Veneto e'
notevolmente superiore al parametro individuato dall'art. 2 del
citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente, in coerenza con il
principio di massima cautela e proporzionalita', di applicare alla
Regione Veneto le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
Sentito il Presidente della Regione Veneto;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Veneto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Veneto si
applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e 16-quater;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.
2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 708 del 4 gennaio 2021,
con la quale si chiedono eventuali indicazioni sulla necessita' di
adottare ulteriori misure restrittive;
Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente all'allegato report n. 34, il quale riporta che, «alla
luce dei livelli di incidenza particolarmente elevati, e superiori a
400 casi/100.000 abitanti» [...] «si raccomanda, in coerenza con
quanto riportato nelle settimane scorse, l'adozione in modo
tempestivo di misure di mitigazione successive e piu' restrittive
rispetto alle attuali»;
Visto, altresi', il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto che il parametro dell'incidenza dei contagi sulla
popolazione, richiamato nel verbale della Cabina di regia, e' stato
individuato dall'art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n.
1, quale parametro essenziale, nella misura settimanale di 50 casi
ogni 100.000 abitanti, ai fini dell'individuazione delle regioni alle
quali applicare misure di contenimento e mitigazione dell'epidemia
aggiuntive rispetto a quelle previste per l'intero territorio
nazionale;
Considerato che il valore dell'incidenza dei contagi sulla
popolazione riscontrato dalla Cabina di regia nella Regione Veneto e'
notevolmente superiore al parametro individuato dall'art. 2 del
citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente, in coerenza con il
principio di massima cautela e proporzionalita', di applicare alla
Regione Veneto le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
Sentito il Presidente della Regione Veneto;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Veneto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Veneto si
applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.