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Cura Italia e gioco, il decreto in Gazzetta

18 marzo 2020 - 05:02

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto Cura Italia varato dal governo: le misure sul gioco.

Scritto da Redazione
Cura Italia e gioco, il decreto in Gazzetta

Sulla Gazzetta ufficiale di martedì 17 marzo è stato pubblicato il decreto Cura Italia, varato dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il testo sarà ora trasmesso, in prima lettura, in Senato, dove potrebbe essere accorpato all'altro decreto su Covid-19, quello che riguarda i procedimenti amministrativi in materia di giochi e scommesse, e che potrebbe essere trasformato in un emendamento al Cura Italia stesso. Il Cura Italia è in vigore già dal 17 marzo.

Confermate le misure sul gioco:  nel testo figura la proroga dei versamenti nel settore dei giochi e di numerose disposizioni contenute nella legge di Stabilità e del decreto fiscale, oltre che il potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche se a fini non attinenti il gioco. In particolare, "I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020".

Per quanto riguarda il bingo, "A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni - si legge ancora - non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività".

Sempre in riferimento ai giochi e a quanto prevedono per il settore sia la legge di Stabilità che il decreto fiscale, "I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la gara per le nuove concessioni, Ndr) e dagli articoli 20 (sanzione per la lotteria degli scontrini Ndr), 24 (la proroga delle gare per scommesse e bingo, Ndr), 25 (il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco, Ndr) e 27 (il registro unico degli operatori del gioco pubblico, Ndr) del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 sono prorogati di 6 mesi".

IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE - Si parla di gioco anche nel titolo quarto del decretone quarto del decretone, recante "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese".

LA SOSPENSIONE DI RITENUTE, CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE - In dettaglio, si prevede la "sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria" fino al 30 aprile (una misura già prevista con il Dl del 2 marzo) anche per "i soggetti che gestiscono sale gioco, biliardi" e quelli che "gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati".

Tra i versamenti rinviati, anche il pagamento dell'Isi che scadevano lunedì 16 marzo, per videogiochi, gru, comma /c e comma 7a a moneta, flipper, calcetti, ecc..

GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI - Il decreto dispone anche la "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)" per "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi".

Di interesse per il settore anche la "Rimessione in termini per i versamenti". Il testo prevede infatti che "1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

 

 

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