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Tar boccia limiti orari al gioco di Perugia: 'Manca adeguata istruttoria'

29 luglio 2020 - 09:20

Il Tar Umbria annulla i limiti orari al gioco varati dal Comune di Perugia in quanto fissati senza aver svolto senza nessuna indagine sull'effettiva incidenza del Gap nel territorio.

Scritto da Fm
Tar boccia limiti orari al gioco di Perugia: 'Manca adeguata istruttoria'

È necessario “che la disposizione limitativa sia definita a seguito di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza dell’interesse confliggente con quello del titolare delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all’apertura della sala da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l’adozione della misura più idonea al perseguimento dell’interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all’esigenza che l’interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario. Tale indagine non risulta essere stata condotta dall’Amministrazione resistente”.

 

Per questo, il Tar Umbria ha accolto il ricorso del gestore di una sala Vlt contro la deliberazione del Consiglio comunale di Perugia del novembre 2018 che ha modificato il regolamento comunale per i giochi leciti vietando il funzionamento degli apparecchi “nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 10.00 antimeridiane”, e di fatto ha annullato questa disposizione.
 
“Nelle premesse della deliberazione del Consiglio comunale di Perugia n. 126 del 26.11.2018, infatti, risulta che sulla bozza di regolamento sono state sentite, a fini partecipativi, le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, le quali non hanno inviato osservazioni ad eccezione di Sapar, che ha chiesto una diversa formulazione degli orari di apertura delle attività di gioco. Risulta, inoltre, che nel testo del regolamento sono state recepite le indicazioni degli uffici dell’Area servizi alla persona del Comune di Perugia allo specifico fine di definire alcuni luoghi sensibili per l’applicazione delle norme sulla distanza degli esercizi in cui è consentita la pratica del gioco lecito. Non risulta invece che siano stati fatti approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio del comune di Perugia, tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps come quelle contenute nell’art. 19 del regolamento approvato”, si legge nella sentenza.
 
Secondo i giudici amministrativi, “la mancanza di un’adeguata istruttoria appare in contrasto anche con l’art. 6-bis della legge regionale n. 21/2014, recante norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che prevede che i comuni possono disporre limitazioni orarie all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, Tulps, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro.
La legge regionale prevede che tali limitazioni possono essere disposte 'per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica', evidenziandosi così la necessità che la sussistenza di presupposti giustificanti le restrizioni orarie dell’esercizio del gioco siano oggetto di preventiva istruttoria”.
 

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