FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 746

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARLONI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, PIERRO, BRUZZONE, BARABOTTI, CAPARVI, FURGIUELE, MARCHETTI, MORRONE

Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali

Presentata il 29 dicembre 2022

  Onorevoli Colleghi! – Il mercato agroalimentare in questi ultimi anni ha visto il proliferare di alimenti a base vegetale posti in commercio con l'uso distorto di nomi riferiti alla carne e ai prodotti a base di carne.
  La diffusione di denominazioni come «bresaola di seitan», «bistecca di tofu» o «prosciutto veg» rende evidente un fenomeno tanto disdicevole quanto diffuso: usare denominazioni di vendita tradizionalmente associate alla carne per sfruttarne la notorietà e le analogie che questa suscita nella mente del consumatore.
  Si rende così necessario adottare regole chiare che impediscano agli operatori del settore alimentare che producono alimenti a base vegetale di poter utilizzare, approfittando della notorietà, denominazioni di vendita che richiamano la carne o i prodotti a base di carne.
  È, anzitutto, un'iniziativa per tutelare le produzioni zootecniche del nostro Paese da coloro che vogliono offrire alternative di consumo, sfruttando i nomi normalmente riferiti a carne e prodotti a base di carne con la propria notorietà.
  Usare tali denominazioni significa evocare, nell'immaginario del consumatore, alcuni concetti strettamente legati alla produzione zootecnica, quali: la metodologia di produzione fatta di impegno personale, manodopera e passione per l'allevamento animale, la tutela degli stessi e la salvaguardia di ambiente e paesaggio, oltre che le capacità e le conoscenze specialistiche richieste per la stagionatura dei salumi o la corretta lavorazione delle carni.
  Ma c'è di più: questi prodotti ottenuti mediante la lavorazione di vegetali che vengono macinati, mischiati, arricchiti con aromi e addensanti non hanno nulla a che fare, dal punto di vista nutrizionale, con i veri prodotti della zootecnia: vitamine, proteine, sali minerali (e spesso anche apporto calorico complessivo) sono sideralmente distanti da quelli dei prodotti della zootecnia. Ci si trova così a proporre al consumatore delle alternative di consumo che non hanno tuttavia lo stesso apporto, ricchezza e valore nutrizionale. Gli alimenti di origine zootecnica, è bene ricordarlo, sono gli unici a riuscire ad apportare nelle giuste quantità determinati nutrienti essenziali come le proteine e gli amminoacidi e, nelle giuste proporzioni, si inseriscono correttamente in un regime nutrizionale bilanciato.
  La stessa lista degli ingredienti di questi prodotti surrogati presenta l'impiego di numerosi additivi, aromatizzanti e coadiuvanti indispensabili per conferire consistenza e sapore ai ricostituiti vegetali; sostanze impiegate legittimamente, ma che non vanno assunte in misura eccessiva.
  Si tratta, pertanto, di un appello al giusto riconoscimento e al rispetto del lavoro delle nostre aziende. La commercializzazione di questi prodotti a base vegetale, con denominazioni che richiamano nel nome quelli a base di carne, può chiaramente indurre i consumatori a pensare erroneamente che questi prodotti a base vegetale siano sostituti equivalenti dei prodotti a base di carne.
  L'obiettivo è, dunque, quello di ripristinare le corrette condizioni di mercato tra tutti gli operatori del settore alimentare: prodotti completamente diversi dovrebbero essere indicati con nomi del tutto differenti. La questione non riguarda la semplice informazione ai consumatori, i quali sono perfettamente consapevoli che non c'è, ad esempio, carne in una «mortadella vegana», ma il pericolo che possano essere indotti a credere che il prodotto a base vegetale abbia un esatto equivalente nutrizionale (e magari che lo stesso sia stato lavorato con le medesime tecniche e cure tradizionali dell'arte salumiera) del prodotto a base di carne.
  In tale contesto, stabilire l'esclusivo uso dei nomi propri della carne e delle sue preparazioni con riferimento ai soli prodotti contenenti proteine di derivazione animale è un'operazione di giustizia sociale e di tutela delle corrette condizioni di mercato e di competitività.
  Il cibo sintetico rappresenta un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame con il cibo naturale e con i diversi territori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria.
  Da più parti sono stati denunciati, anche attraverso la promozione di petizioni, i rischi per la salute e l'ambiente legati alla diffusione del cibo sintetico, frutto di modelli produttivi omologanti assolutamente distanti dalle specificità territoriali locali, che sono alla base di un sistema alimentare che si fonda sulla storia, sul rispetto della terra, sulla tutela del territorio e del lavoro, che rendono unici i prodotti agroalimentari italiani.
  La proposta di legge si compone di sette articoli ed è mirata a vietare l'uso delle denominazioni legali riferite alla carne di prodotti costituiti interamente, o in via prevalente, da alimenti vegetali, salvaguardando comunque i casi particolari legati alla preparazione di prodotti composti che possono contenere sia proteine vegetali che animali.
  L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge. L'articolo 2 definisce gli alimenti contenenti proteine vegetali e stabilisce le definizioni base. L'articolo 3 introduce il divieto di utilizzo dei nomi riferiti alla carne, o ai prodotti a base di carne, per gli alimenti che contengono proteine vegetali. L'articolo 4 introduce eccezioni per i prodotti a prevalente origine animale in cui vengono introdotte proteine vegetali. L'articolo 5 introduce una salvaguardia per i prodotti composti da proteine animali e vegetali con la finalità di arricchire il prodotto a base di carne senza sostituire le proteine animali con quelle vegetali. L'articolo 6 richiama il mutuo riconoscimento a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato unico. L'articolo 7 introduce il divieto di vendita e di distribuzione a titolo gratuito dei prodotti che non rispettano le disposizioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge ha la finalità di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai prodotti alimentari contenenti proteine vegetali legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

   a) «proteine vegetali»: proteine prodotte o derivanti da organismi appartenenti a tutti i regni diversi dal regno animale;

   b) «alimenti di origine animale»: prodotti di origine animale e prodotti alimentari da essi derivati;

   c) «denominazione legale»: il nome di un alimento prescritto dalle disposizioni dell'Unione europea a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'alimento è venduto;

   d) «nome descrittivo»: una denominazione dell'alimento, accompagnata, se necessario, dall'indicazione del suo utilizzo, per consentire ai consumatori di individuarne la vera natura e di distinguerlo dagli altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

   e) «prodotti trasformati»: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati;

   f) «ingrediente»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari, o qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. I residui non sono considerati ingredienti.

Art. 3.
(Corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali e uso dei termini che si riferiscono agli alimenti di origine animale)

  1. Al fine di non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, per denominare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali è vietato l'uso di:

   a) denominazioni legali riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

   b) riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia o a un'anatomia animale;

   c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

   d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Art. 4.
(Aggiunte, aromi e ingredienti aromatizzanti autorizzati)

  1. Le disposizioni dell'articolo 3 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 è sempre ammesso l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti a base di carne o alla preparazione di carne, quando le proteine animali sono effettivamente presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali e purché non induca in errore il consumatore quanto all'effettiva natura dell'alimento.

Art. 5.
(Pietanze pronte)

  1. Le denominazioni e gli altri elementi di cui all'articolo 3 possono essere utilizzate nella descrizione di combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti a essi nell'ambito di tali combinazioni.

Art. 6.
(Mutuo riconoscimento)

  1. I prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in un altro Stato che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o in Turchia non sono soggetti ai requisiti previsti dalla presente legge, a condizione che gli obiettivi generali di sostenibilità finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute umana, animale e vegetale e agli interessi dei consumatori, di cui all'articolo 1, siano riconosciuti dalle disposizioni dello Stato di origine.

Art. 7.
(Divieti e sanzioni)

  1. È vietato detenere per la vendita o la distribuzione a titolo gratuito nonché vendere o distribuire gratuitamente prodotti alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione del comma 1 nell'ambito dell'attività di impresa e in relazione alla quantità di prodotto venduta o distribuita a titolo gratuito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro.

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