Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico e documentale

 

Accesso civico semplice:

L’Accesso civico semplice riguarda gli atti, i documenti e le informazioni oggetto di obblighi  di pubblicazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

vedi Modalità per la presentazione delle istanze

 

 

Accesso civico generalizzato

L’Accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e non soggetti ad obbligo di pubblicazione ed è effettuato ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 5 bis del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

vedi Modalità per la presentazione delle istanze

 

 

Per le informazioni sulle procedure previste per ciascuna istanza si rinvia al Regolamento per l’accesso a dati, documenti informazioni presso l’Agenzia Spaziale Italiana

 

Responsabile dei dati:

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASI

 

Si rinvia al Regolamento per l’accesso per tutte le informazioni utili all’esercizio del diritto, mentre per ogni approfondimento sul tema dell'accesso generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act) si segnala che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile, attraverso il Centro Nazionale di competenza FOIA (vedi link), una serie di informazioni sul tema specifico.

Riferimenti normativi:

 

 

Contenuto inserito il 24-01-2022 aggiornato al 28-11-2023
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